Articolo 1 – Costituzione
Si è costituita l’Associazione denominata “Associazione Martha Harris di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Infanzia e dell’Adolescenza” (A.M.H.P.P.I.A.). L’Associazione ha sede legale in Firenze.
La variazione di indirizzo nell’ambito del Comune potrà essere deliberata dall’Assemblea ordinaria non costituendo modifica dello Statuto.
Spetta inoltre all’assemblea ordinaria deliberare l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali operative, uffici anche in altre località.
Articolo 2
L’Associazione accoglie come soci gli psicoterapeuti qualificati dalla Scuola di Psicoterapia del Centro Studi Martha Harris; eventuali richieste di iscrizione di psicoterapeuti di analoga formazione verranno valutate caso per caso secondo i criteri previsti dal regolamento. Possono essere associati anche i soggetti indicati all’art. 5.
Articolo 3 – Scopi
Comma 1
L’Associazione non ha fini di lucro e ha lo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo delle conoscenze psicoanalitiche nel campo dell’infanzia, dell’adolescenza, della famiglia e dell’ambiente sociale; di promuovere e favorire la ricerca, lo studio, il confronto, la formazione e l’aggiornamento in questo campo, con i modi e le forme opportune. Ha inoltre lo scopo di favorire la comunicazione e la diffusione delle conoscenze psicoanalitiche, nonché l’applicazione degli strumenti psicoanalitici nelle strutture educative e sanitarie pubbliche e private, per permettere al maggior numero di persone in situazione di disagio psichico di usufruire del metodo psicoanalitico.
Comma 2
L’Associazione favorisce e promuove il confronto e la collaborazione con altre Associazioni di psicoanalisi e di psicoterapia psicoanalitica, in particolare con quelle aderenti alla “Federazione Europea di Psicoterapia Psicoanalitica nel Settore Pubblico” (E.F.P.P.), inoltre con altre associazioni e istituzioni impegnate nel campo dello sviluppo psichico e della salute mentale.
Un rapporto di particolare collaborazione viene mantenuto con il Centro Studi Martha Harris nelle forme e nei modi previsti fra le due Associazioni, come da regolamento.
Comma 3
L’Associazione tutela la professione di psicoterapeuta psicoanalitico dell’infanzia e dell’adolescenza e ne cura il mantenimento degli standards professionali.
Articolo 4 – Patrimonio Sociale
Il patrimonio sociale è costituito dalle quote sociali che ogni socio è tenuto a versare secondo l’ammontare e le modalità proposte annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’assemblea, da sovvenzioni e contributi di Enti Pubblici e Privati, dai proventi derivanti dagli abbonamenti alle pubblicazioni ed ai servizi dell’Associazione, nonché da ogni altra attività conforme allo spirito ed agli obiettivi statutari, da sovvenzioni in denaro ed in fornitura di materiali da parte dei propri soci e da privati, da eventuali donazioni e lasciti, da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione.
L’esercizio chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all’anno precedente.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 3.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Ogni socio si renderà garante per l’obbligazione contratta dalla associazione in misura pari a cinque volte la quota sociale annuale.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie ed immobiliari che si renderanno necessarie.
Articolo 5 – Soci e criteri di ammissione
Possono essere associati le persone fisiche maggiori di età che abbiano i seguenti requisiti:
Chi intende essere ammesso all’associazione dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo indicando la sua qualifica al fine di consentire la verifica della presenza dei requisiti richiesti.
Le domande di ammissione, verificate dal Consiglio direttivo, verranno sottoposte all’approvazione della prima assemblea successiva alla presentazione della domanda.
L’assemblea avrà la più ampia discrezionalità nel valutare l’opportunità di ammissione sulla base dei requisiti del richiedente e sull’adesione alle finalità dell’Associazione.
I soci che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
La quota associativa è intrasmissibile sia per atto tra vivi che per causa di morte e non è rivalutabile.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
Ogni socio ha diritto al voto ed alla eleggibilità delle cariche sociali.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 6 – Perdita della qualità di socio
I Soci sono tenuti ad attenersi allo Statuto dell’Associazione. Il Socio perde tale qualità per:
– a) dimissioni;
– b) decadenza dopo il secondo anno di morosità nel pagamento della quota annuale;
– c) esclusione a seguito di incompatibilità con gli scopi dell’Associazione. L’esclusione verrà deliberata dall’assemblea ordinaria .
Articolo 7 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione : a) l’Assemblea; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo; d) i Probiviri.
Articolo 8 – Assemblea Generale
L’assemblea è sovrana ed è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
E’ ammessa la partecipazione per delega ad altro associato con la precisazione che ciascun associato non può ricevere più di quattro deleghe.
L’Assemblea è convocata dal Presidente o quando ne è fatta richiesta da almeno un quinto dei soci a mezzo di lettera o fax o posta ellettronica inviata agli aventi diritto almeno quindici giorni prima, presso la sede sociale o altrove purché in Paesi dell’Unione Europea.
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci e in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibererà a maggioranza semplice dei presenti. L’ assemblea straordinaria delibera con le maggioranze previste dagli artt. 12 e 13 del presente statuto.
.Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza od impedimento da un socio designato dall’assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dall’assemblea di volta in volta.
Delle delibere adottate dall’assemblea dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario da affiggere all’albo dell’associazione.
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, che verrà reso noto agli associati almeno quindici giorni prima o mediante affissione presso la sede associativa o mediante invio agli associati anche via email.
L’Assemblea ordinaria elegge il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo – fra cui il Segretario, il Tesoriere e il Segretario Scientifico -, ed eventualmente il Collegio dei Probiviri; approva il bilancio annuale, il programma annuale/ pluriennale di attività, le proposte presentate dai soci, l’ammissione di nuovi soci, il regolamento interno e quant’altro previsto dal presente statuto.
Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio.
Articolo 9 – Presidente
Il presidente è eletto fra i soci dell’associazione dall’Assemblea ordinaria dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile consecutivamente soltanto per un secondo biennio.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea, presenta all’Assemblea le relazioni annuali sull’attività dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
Ha facoltà di delegare, in casi eccezionali, proprie funzioni ad un membro del Consiglio Direttivo.
Articolo 10 – Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea ordinaria costituito da più Consiglieri (fra cui il Segretario, il Tesoriere e il Segretario Scientifico) eletti fra gli associati e dal Presidente dell’Associazione. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo redige e presenta all’Assemblea Generale il rendiconto economico e finanziario e i programmi di attività scientifica; propone le quote associative che devono essere uguali per tutti gli associati; propone all’Assemblea l’ammissione di nuovi soci; esamina la collaborazione con altre Associazioni in caso di attività scientifica congiunta; esamina la possibilità di collaborazione con i Servizi Pubblici e cura il buon funzionamento e il perseguimento degli scopi sociali ed ha in genere tutti i poteri di amministrazione dell’associazione .
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad alcuni soci incarichi e mansioni specifiche.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con almeno due settimane di anticipo a mezzo lettera o altro mezzo idoneo inviato ai consiglieri, presso la sede sociale o anche altrove purché in Paesi dell’Unione Europea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente oppure ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei partecipanti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da un Consigliere designato dagli intervenuti; il Presidente è assistito da un segretario nominato di volta in volta dal Consiglio.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto verbale riportato su apposito libro dei verbali e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
I Consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell’associazione.
Articolo 11 – Collegio dei Probiviri
L’assemblea può eleggere il collegio dei Probiviri composto da tre soci, che dura in carica due anni ed è rieleggibile per un altro biennio. Viene interpellato con funzioni consultive dal Presidente, dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dalla maggioranza dei Soci per controversie sorte in seno all’Associazione
Articolo 12 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci. In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 13 – Modifiche dello Statuto
Il presente Statuto può essere modificato soltanto dall’Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei soci.
Articolo 14
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa sulle associazioni, nonché alle norme del codice civile ed alle leggi vigenti in materia.”
Il Presidente proclama approvate le predette delibere all’unanimità La comparente mi consegna il testo dello statuto dell’Associazione aggiornato, che si allega al presente atto sotto la lettera “B”, omessane la lettura per espressa dispensa della comparente
Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea essendo le ore undici e cinquantacinque.
La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione e in parte scritto di mio pugno su tre fogli per facciate dodici per intero e parte della presente che ho letto in assemblea alla comparente la quale l’approva e con me lo sottoscrive alle ore undici e cinquantacinque.
Associazione Martha Harris
Psicoterapia Psicoanalitica Infanzia
Adolescenza